Aggiornamento: Marzo 2010
Com'è noto, la base della normativa è costituita dalla legge n.50, dell'11 febbraio 1971, che è stata successivamente modificata dalle seguenti leggi:
- n. 51, del 6 marzo 1976;
- n. 193, del 26 aprile 1986;
- n. 171, del 5 maggio 1989;
- n. 498, dell'8 agosto 1994, pubblicata sulla G.U. n. 188 del 12.8.94 (legge di conversione delD.L. n. 378, del 16.6.94, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16.6.94, che apportava modifiche alla legge n.50/71, natantone);
- n. 647, del 23.12.96, pubblicata sulla G.U. n. 303, del 28.12.96 (di modifica al D.L. n. 535 del 21.10.96);
- Decreto Legislativo n. 436, del 14 agosto 1996, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 198 del 24.8.96 (che ha recepito la Direttiva Comunitaria 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto fino a 24 metri);
- Decreto Legislativo n. 205, dell'11 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. n. 155 dell'11.7.97.
- Legge n. 413 del 30.11.98 (artt. 12 e 14) pubblicata sulla G.U. n. 283 del 3.12.98;
- Legge n. 172, dell'8 luglio 2003, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.
- Decreto legislativo n 171 del 18 luglio 2005 recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003\44\CE (in materia di fumi e rumori). Le aspettative erano tante ma il codice ha eluso in parte ì principi stabiliti dalla legge quadro n. 172 del 2003 di riforma della nautica poichè rinsalda il legame con il codice della navigazione disponendo che "per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione e le relative norme attuative (regolamento al C. N. e altre leggi speciali).
- Decreto 29 luglio 2008 n. 146 - Regolamento di attuazione al codice della nautica, A completare il quadro normativo è intervenuto il regolamento di attuazione del codice della nautica, approvato con decreto 29 luglio 2008 n. 146 e entrato in vigore il 21.12.2008. Il provvedimento detta le procedure amministrative relative al diporto, (modalità di iscrizione delle unità, trasferimento da un registro all'altro, rinnovo dei documenti, cancellazione dai registri, rilascio della targa prova, ecc.), le patenti nautiche, la sicurezza della navigazione per le unità da diporto a scopo sportivo e ricreativo, senza fini di lucro, nonchè le regole di sicurezza per le unità impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per i diving.
- Con D.M. 10. 5. 2005 n. 121 sono stati disciplinati i titoli professionali per le navi e imbarcazioni da diporto impiegate nel charter.
- Per completare il quadro normativo devono essere ancora emanati i nuovi programmi per conseguire le patenti nautiche che, secondo notizie, le innovazioni riguardano soltanto materie connesse all'ecologia alla tutela ambientale. Nel frattempo restano in vigore i vecchi programmi.
Ad esse vanno aggiunti i decreti (sempre per ricostruzione storica):
- Regolamento di sicurezza n. 232, del 21.1.1994, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 15.4.94 (di cui restano tuttora in vigore gli artt. 7 e 19 anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento di sicurezza);
- Decreto Dirigenziale (Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Navigazione e Traffico, Divisione Sicurezza della Navigazione) del 10.5.96 (sulle cinture di sicurezza con il marchio CE);
- D.P.R. n. 431, del 9.10.97, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 17.12.97 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
- Regolamento di sicurezza approvato con D.M. n. 478 del 5.10.1999, entrato in vigore il 1.1.2000.
- Decreto 29 settembre 1999, n. 412 (G.U. 265 del 11-11-99). Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche e i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
- Decreto 29 settembre 1999, n. 385 (G.U. 257 del 2-11-99). Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
- Decreto 29 settembre 1999, n. 386 (G.U. 257 del 2-11-99). Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
- Decreto 29 settembre 1999, n. 387 (G.U. 257 del 2-11-99). Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
- Decreto 29 settembre 1999, n. 388 (G.U. 257 del 2-11-99). Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
- Decreto 2 luglio 1999 n. 274 (G.U. 186 del 10-8-99). Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).
- Decreto dirigenziale (Comandante Generale delle Capitanerie di Porto) del 10.7.2002 (G.U. 193 del 19.8.2002) recante le caratteristiche, requisiti e standard dei sistemi elettronici di ausilio alla navigazione che impiegano cartografia digitale.
- Decreto 12 agosto 2002, n. 219 (G.U. 232 del 3.10.2002). Regolamento recante le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
- Decreto 10 maggio 2005 n. 121 - Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
- dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti (atollo) vanno sostituiti con le zattere di salvataggio autogonfiabili aventi i requisiti tecnici da stabilirsi con apposito decreto.
- Con decreto in data 2 marzo 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto sono state stabilite le caratteristiche tecniche che devono avere le nuove zattere, ma è in corso di emanazione un ulteriore decreto che consente di utilizzare i vecchi "atolli" fino alla prossima revisione programmata e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore.
Ed ecco anche le circolari:
- n. 260120 Ministero dei Trasporti e Navigazione, del 15.1.98 (Istruzioni operative e di coordinamento per l'applicazione del nuovo Regolamento sulle patenti).
- n. 264425 del 28 aprile 1998 del Ministero dei Trasporti e Navigazione (Istruzioni riguardanti l'esame per conseguire le abilitazioni senza alcun limite)
- n. N3-3848 del 4 luglio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Istruzioni per conseguire le patenti nautiche da parte del personale militare in possesso di un brevetto.
- n. 10 del 26.1.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto contenente le direttive per ottenere il rinascimento del "tipo approvato" dei mezzi salvataggio e delle dotazioni di sicurezza da utilizzare a bordo delle unità da diporto.
- n. N3-0957 del 19 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al Conseguimento patenti nautiche da parte del personale militare in possesso di un brevetto di abilitazione.
- n. N3-2100 del 4 novembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Applicazione del D:M: 10 maggio 2005 n. 121 recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto
- n. 56380 del 20 settembre 2005 del Comando Generale delle Capitanerei di Porto - recante disposizioni sul codice della nautica da diporto ed l'attuazione della direttiva 2003\44\CE.
- n. 104918 del 23 novembre 2006 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Oggetto: art. 7 della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 - Competenze in materia di autentica di atti di proprietà navale.
- Cinture di salvataggio. Con circolare in data 18 marzo 2009 la Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'acqua interne, ha stabilito i tipi di cinture che possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto. Poiché sulla questione sono intervenuti quesiti e sollevati dubbi il Comando Generale delle Capitanerie di porto, nell'intesa di rassicurare il mondo della nautica, con circolare n. 94937 del 17.11.2009, ha riassunto i vari tipi di cinture che possono essere impiegate a bordo.
- Con l'abrogazione della legge n. 50 del 1971 e le altre norme collegate, il "faro" di guida giuridica sulla nautica è rappresentato dal codice e dal relativo regolamento di attuazione.
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