Aggiornamento: Marzo 2010
La materia è disciplinata dagli artt. 34 del codice della nautica e 60 del regolamento di attuazione al codice.
Per i natanti e le imbarcazioni "CE"il numero delle persone trasportabili è definito dal costruttore e riportato nella "targhetta del costruttore" apposta sullo scafo e nel "manuale del proprietario" che i natanti non devono più avere a bordo. Per le imbarcazioni il numero delle persone che possono essere trasportate è annotato sulla licenza di navigazione.
Il numero delle persone trasportabili sui natanti - non CE - è determinato come segue:
A - Per i natanti prototipi - non omologati:
per una lunghezza f.t. fino a m 3,50 : 3 persone;
per una lunghezza da m 3,51 a m 4,50: 4 persone;
per una lunghezza da m 4,51 a m 6,00: 5 persone;
per una lunghezza da m 601 a m 7,50: 6 persone
per una lunghezza da m 7,50 a m. 8,50 : 7 persone
per una lunghezza superiore a m. 8,50: nove persone.
B - Per i natanti di serie - omologati:
il numero delle persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione rilasciato dall'ente tecnico che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuto a bordo (in originale o in copia autenticata) quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello stabilito alla precedente lettera A.
Ai fini della sicurezza della navigazione, per i natanti (omologati e non omologati) che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.