La legge di riforma della nautica ha modificato la normativa concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi. Tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuori bordo, anche se ausiliario) di qualsiasi potenza devono avere una polizza di assicurazione. La copertura assicurativa deve essere effettuata anche per i tender.
Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva l'obbligo assicurativo
è stato soppresso.
Il premio assicurativo si paga annualmente e la scadenza è indicata nella relativa polizza. Il contrassegno del certificato va esposto, in modo ben visibile.
Nel passato avevamo scritto che il "contrassegno assicurativo" doveva essere esposto in modo ben visibile sull'unità da diporto. Sulla questione, in data 6 febbraio 2008, è intervenuto un regolamento dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) che all'art. 4 stabilisce che l'obbligo sussiste per i veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi, mentre per le unità da diporto il contrassegno assicurativo e il certificato di assicurazione devono essere considerati come documenti di bordo da esibire, quando richiesti, agli organi preposti alla vigilanza in mare.