LO SCADENZARIO NAUTICO

Aggiornamento: Marzo 2010

  • LICENZA DI NAVIGAZIONE
    Non è soggetta a visto periodico. Secondo quanto previsto dal codice della nautica essa va sostituita quando cambia l'ufficio di iscrizione, le caratteristiche tecniche, il motore (per le unità con motore entrobordo) e l'abilitazione alla navigazione.

  • CERTIFICATO DI SICUREZZA
    Il certificato di sicurezza, per le unità nuove - con marchio CE - appartenenti alle categorie C e D e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, ha una validità di 10 anni.

    Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, ma possono essere fatte anche prima della scadenza.

  • LA PATENTE NAUTICA
    La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o del rinnovo, Il periodo è ridotto ad anni cinque per coloro che hanno superato il 60° anno di età. La patente scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'ufficio marittimo o quella Provinciale (ex MCTC) che l'ha rilasciato, senza tener conto della data di scadenza. La patente può essere rinnovata anche prima della scadenza.
    Il bollo annuale è stato abrogato dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000).

  • LICENZA DI ESERCIZIO RADIOELETTRICO
    Le unità da diporto che hanno a bordo una stazione radio-ricevente VHF, devono essere munite della licenza di esercizio Rtf che non è soggetta a scadenza e non deve essere bollata. A bordo, ove l'apparato venga utilizzato per corrispondenza pubblica deve essere tenuto copia del contratto con la concessionaria (Telemar o I.T.S. - Servizi Marittimi e Satellitari e Soc. Arimar). Nei casi di uso dell'apparto solo per soccorso deve essere tenuta la dichiarazione di assunzione diretta della responsabilità del funzionamento dell'apparato (la copia deve essere inviata al competente Ispettorato Regionale per le Comunicazioni).

  • CERTIFICATO LIMITATO DI RADIOTELEFONISTA
    Non è soggetto a revisione né a scadenza e non deve essere bollato. Il certificato limitato di radiotelefonista, valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W, previsto dal D.M. 10.8.65 e D.M. 2.1.70, si può ottenere senza esame presentando una domanda su carta da bollo da Euro 14,62 all'Ispettorato Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni, corredata da:

    due foto formato tessera, di cui una autenticata (se la domanda è inviata per posta va autenticata anche la firma sulla domanda stessa);
    versamento di Euro 0,52 su c/c. n. 11026010 intestato alla Direzione provinciale del Ministero delle Comunicazioni di Viterbo con causale: versamento canone per concessioni radioelettriche a uso privato;
    una marca da bollo da Euro 14,62 da applicare sul certificato.

  • RAZZI
    Controllare sulla confezione la scadenza, si ricorda che essi hanno 4 anni di validità e non possono essere abbandonati sul territorio. Per la tutela dell'ambiente le Capitanerie di porto di Gela, Gioia Tauro, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torre del Greco, Trieste e gli Uffici Circondariali Marittimi di Anzio, Corigliano Calabro, Ischia, Otranto, Procida e Porto S. Stefano hanno istituito un servizio gratuito per il ritiro dei segnali di soccorso scaduti (razzi,fuochi a mano, boette fumogene, ecc.). Le informazioni sulle modalità di consegna, possono essere richieste telefonando ale citate autorità marittime. Altre Capitanerie hanno autorizzato ditte specializzate al ritiro e allo smaltimento dei segnali.

  • TABELLE DI DEVIAZIONE
    Le imbarcazioni da diporto che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa devono essere munite della tabella delle deviazioni. Esse non sono soggette a scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione del rinnovo del certificato di sicurezza.

  • ZATTERA DI SALVATAGGIO
    Le nuove zattere, secondo le previsioni del regolamento n.219 del 12 agosto 2002, vanno sottoposte a controlli periodici ogni 2 anni e ogni 5 anni ad una visita di revisione speciale da parte del fabbricante o da una ditta dallo stesso autorizzata.

    Attenzione: Attenzione: le vecchie zattere, cioè quelle conformi al d.m. 13.12.1977, devono essere sottoposte a visita speciale nel corso del 2004, come previsto dal citato regolamento n. 219. Il provvedimento dispone, infatti, che le vecchie zattere "devono essere sottoposte ad una visita speciale in occasione della prima revisione successiva al 31.12.2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (avvenuta il 17 ottobre 2002). La revisione può essere effettuata anche dopo tale data ma nel frattempo non possono essere impiegate a bordo, ai fini della sicurezza della navigazione.

  • ZATTERE DI SALVATAGGIO PER LA NAVIGAZIONE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA
    Gli apparecchi galleggianti a decorrere dal 1° gennaio 2009 vanno sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile conforme al decreto 2 marzo 2009 del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto. I vecchi atolli non sono più idonei. La prima revisione delle nuove zattere va effettuata dopo 36 mesi, mentre le successive dopo due anni.

  • APPARECCHIO GALLEGGIANTE
    Gli apparecchi galleggianti devono essere sottoposti a revisione ogni 4 anni da parte del fabbricante o una ditta dallo stesso autorizzata.

  • ESTINTORI
    Non sono soggetti a scadenza, debbono essere in buono stato. L'involucro esterno deve essere integro ed il manometro deve indicare che è carico. In caso contrario devono essere sottoposti a revisione presso le ditte specializzate.

  • CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
    Controllare scadenza medicinali.

  • ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
    L'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuoribordo) di qualsiasi potenza sono soggette nonché per i motori ausiliari e quelli installati a bordo dei tender. Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva la copertura assicurativa è stato soppresso.